Addebito della separazione, decisiva la chat di whatsapp
di Redazione | 19 Luglio 2021 @ 06:00 | LA LEGGE E LA DIFESALa Corte di Cassazione ha rigetto il ricorso di un marito, confermando l’addebito della separazione allo stesso, per un caso di tradimento provato in giudizio dalla moglie attraverso le chat di wup.
Il caso è avvenuto in Toscana, e il Tribunale di Pistoia aveva dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi, addebitando però la separazione al marito e questo sulla base di messaggi whatsapp tra il marito e l’amante depositati dalla moglie oltre che dalle dichiarazioni dei testimoni.
L’uomo aveva impugnato la sentenza alla Corte d’Appello di Firenze, che però aveva confermato l’addebito. Da qui il ricorso in Cassazione in cui il marito sosteneva di non essere l’autore dei messaggi whatsapp e che gli indizi emersi dal procedimento non tali da provare una relazione extraconiugale.
La parola del marito non è stata considerata sufficiente dalla Suprema Corte che invece ha rilevato che in primo grado erano stato accertate, anche tramite testimonianze, le prove della relazione. In più in fase stragiudiziale, durante il percorso di mediazione, il marito stesso l’aveva confermata.
La Corte di Cassazione così conferma implicitamente anche l’orientamento prevalente secondo cui il tradimento può essere anche solo virtuale, non essendo necessario il tradimento carnale tra i due amanti.
I presupposti per l’addebito della separazione sono la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (previsti dall’art. 143 del codice civile) e la pronuncia di addebito determina delle conseguenze di carattere patrimoniale in capo al coniuge a cui è stata addebitata la separazione.
Il coniuge che ha la “colpa” perde dunque il diritto all’assegno di mantenimento e perde i diritti successori. L’addebito però non elimina il dovere di versare gli alimenti, in caso di stato di bisogno, ai sensi dell’art. 433 del codice civile. Inoltre, il coniuge a cui sia addebitata la separazione conserva il diritto a percepire un assegno vitalizio a carico dell’eredità, qualora godesse degli alimenti al momento dell’apertura della successione (art. 548 codice civile).


