Musica oltre la mezzanotte, diffida al sindaco Biondi
L'associazione 'Cittadini per il centro storico' mette in guardia: si revochi l'ordinanza per consentire spettacoli oltre il termine del regolamento, oppure si finirà in tribunale
di Redazione | 20 Agosto 2022 @ 19:34 | ATTUALITA'
L’AQUILA – Non si placa lo scontro tra l’amministrazione comunale e l’associazione ‘Cittadini per il centro storico’, da tempo in lotta contro la ‘movida rumorosa’, situazione che potrebbe finire a carte bollate. La presidente dell’associazione Claudia Aloisio torna ad attaccare e diffida il sindaco Pierluigi Biondi a ritirare l’ultima ordinanza in materia di orario di conclusione degli spettacoli musicali.
Il sindaco, sottolinea Aloisio, “ha disposto con un’ordinanza assunta solo qualche ora prima l’inizio della manifestazione, una deroga fino alle due di notte al limite della mezzanotte fissato per gli spettacoli musicali dal regolamento comunale. Lascia amareggiati che la massima autorità comunale disponga, senza averne il potere, una deroga a un regolamento comunale approvato dal Consiglio comunale, al solo scopo di consentire a dei privati imprenditori di tenere uno spettacolo altrettanto privato, sacrificando al loro profitto il sacrosanto diritto al riposo ed alla quiete di decine di famiglie e dei loro bambini, peraltro utilizzando in maniera abnorme e dunque illegittima lo strumento dell’ordinanza sindacale di urgenza. Per questo motivo – prosegue l’avvocata -, in qualità di presidente dell’associazione ‘Cittadini per il centro storico’ e per conto della stessa associazione, ho diffidato il sindaco dell’Aquila a revocare immediatamente l’ordinanza e, qualora ciò non venisse fatto, l’associazione e i suoi associati agiranno giudizialmente in ogni sede consentita per la tutela dei diritti di chi, a dispetto di tutto, insiste a voler vivere nel centro storico e non si arrende all’idea che venga trasformato in un deserto”.
IL TESTO INTEGRALE DELLA DIFFIDA
Le scrivo, quale Presidente della Associazione Cittadini per il Centro Storico, in merito alla Ordinanza n. 170 con la quale ha disposto la deroga ai limiti sonori per le manifestazioni “Aspettando la Perdonanza”, “728ma Perdonanza Celestiniana e “il Jazz italiano per le Terre del sisma”, consentendo gli spettacoli musicali fino alle due di notte. Ricordo, in particolare, che la manifestazione “Aspettando la Perdonanza” era stata formalmente rinviata a data da destinarsi a seguito della diffida con cui la nostra Associazione aveva segnalato agli Uffici comunali che il suo programma, protraendosi fino all’una di notte, violava il Regolamento comunale che impone la conclusione degli spettacoli musicali entro la mezzanotte.
La deroga da Lei disposta – peraltro a poche ore dal suo inizio – ne consente ora lo svolgimento, anteponendo gli interessi economici dei suoi organizzatori al diritto al sonno ed al riposo degli abitanti del centro storico, utilizzando in maniera abnorme lo strumento dell’ordinanza di urgenza. Si tratta, nel contempo, di provvedimento che presenta gravi ed insuperabili profili di illegittimità. Va allo scopo ricordato che la materia del rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni musicali temporanee è disciplinato dalla DGR 770/2011, la quale stabilisce: 1) i valori sonori massimi; 2) la durata massima delle manifestazioni, fissata in via indicativa in 4 ore; 3) l’orario entro il quale deve cessare l’evento, fissato in via indicativa alle ore 12. La stessa Delibera di Giunta regionale prevede che i comuni possano derogare ai valori sonori massimi, in conformità alle previsioni dell’art. 6 della L. 447/1995 (come peraltro correttamente riportato nella Sua ordinanza) Nessuna facoltà di deroga è prevista per il limite orario di cessazione degli eventi per i quali la DGR stabilisce che esso venga fissato dal Comune “in sede di singola autorizzazione o mediante appositi regolamenti”.
Il Comune dell’Aquila ha scelto questa seconda opzione, fissando in via generale il limite della mezzanotte per lo svolgimento delle manifestazioni musicali col Regolamento di polizia urbana approvato dal Consiglio comunale. Tale quadro normativo viene ora del tutto disatteso dalla Ordinanza 170/2022 in cui, osservo per inciso, Lei non ha neppure indicato quali siano le fonti normative che ne costituiscono i presupposti e che Le attribuirebbero il potere di assumerla. Difatti, in primo luogo e come appena esposto, la normativa vigente non attribuisce ai comuni il potere di disporre “deroghe” all’orario di cessazione degli eventi, ma solo ai limiti acustici. In secondo luogo, il Comune dell’Aquila ha fissato tale orario massimo col Regolamento di polizia urbana approvato dal Consiglio comunale. Orbene, è principio ovvio – che Lei ben conosce data la carica che riveste – che la Giunta ed il Sindaco sono vincolati al rispetto degli atti fondamentali approvati dall’Assise municipale, dal cui contenuto non possono derogare.
Ne consegue che Lei con la suddetta ordinanza non poteva disapplicare a Sua discrezione il Regolamento comunale che fissava alla mezzanotte il limite orario per gli spettacoli musicali. Ciò tanto più alla luce del fatto che tale deroga non è stata disposta per una manifestazione istituzionale del Comune dell’Aquila, ma per consentire lo svolgimento di una iniziativa di soggetti e associazioni private. In terzo luogo, ne consegue, Lei non aveva alcuna competenza a disporre in merito all’orario degli spettacoli musicali, alla luce della esplicita previsione della DGR 770/2011 che attribuisce tale funzione alla “singola autorizzazione” e ai “regolamenti”, ossia ad atti che sono assunti (come Lei sa) rispettivamente dai dirigenti e dal Consiglio comunale. Mi preme osservare, per completezza, come sia evidente che la Sua competenza non potrebbe essere rinvenuta nei poteri contingibili ed urgenti attribuiti al Sindaco dall’art. 54 del Testo Unico sugli Enti Locali. Tale norma prevede come presupposti per l’adozione di tali provvedimenti l’urgenza, cioè l’indifferibilità dell’atto, la contingibilità, ovvero la straordinarietà e (accidentalità) e imprevedibilità dell’evento oltre che la temporaneità degli effetti del provvedimento legata al perdurare dello stato di necessità.
Più specificamente, l’art. 54 consente al Sindaco di assumere provvedimenti urgenti “al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” e al fine di “tutelare l’integrità fisica della popolazione” e di “prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”. Non mi devo dilungare sul fatto che il provvedimento da Lei assunto non rientra in alcuna di tali ipotesi, come dimostrano le, peraltro genericissime, ragioni da Lei addotte (sviluppo turistico e culturale, integrazione sociale, etc.) e che, di conseguenza, Lei non poteva invocare tale potere extra-ordinem per disporre la deroga ai limiti sonori e, soprattutto, al Regolamento comunale che impone la cessazione delle manifestazioni alle ore 12 della notte.
Per quanto sopra esposto, in qualità di presidente dell’Associazione “Cittadini per il Centro Storico”, ho ricevuto incarico di diffidarLa a procedere all’immediata revoca della ordinanza da Lei assunta e ad assicurare che gli Uffici comunali applichino in modo rigoroso il Regolamento comunale. Ciò vale anche per il divieto di svolgimento nei pressi delle abitazioni di spettacoli che non abbiano rilevanza nazionale, fattispecie alla quale la manifestazioni “Aspettando la Perdonanza” non è certo riconducibile. Vorrà tener presente che, nel caso in cui questa mia resti senza alcun riscontro, l’Associazione ed i suoi membri procederanno senza meno alla tutela dei loro diritti in ogni sede consentita.


