+++Pasqua 2021 zona rossa, ecco il decreto covid

Varata la stretta dal Cdm: niente più zone gialle con passaggio in arancione a partire da lunedì 15 marzo

di Redazione | 12 Marzo 2021 @ 13:33 | ATTUALITA'

Italia ufficialmente zona rossa per Pasqua 2021. Il Cdm ha infatti varato il decreto Covid con la stretta e nuove regole e restrizioni per i cittadini. Da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile, quindi, le Regioni che avranno un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa.

Tra le norme inserite, anche quella che prevede che tutte le regioni in area gialla passino in arancione a partire da lunedì prossimo. Nel dl dovrebbero trovare spazio anche i congedi parentali, per alleviare le famiglie alle prese col nuovo giro di vite deciso dal governo.

Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.

Tra le norme inserite, anche quella che prevede che tutte le regioni in area gialla passino in arancione a partire da lunedì prossimo. Nel dl dovrebbero trovare spazio anche i congedi parentali, per alleviare le famiglie alle prese col nuovo giro di vite deciso dal governo. Per le festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, le misure previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. Sarà comunque possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.

Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID 19.  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  

Visti gli articoli 32 e 117, comma 2 e 3, della Costituzione; 

Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per  ragioni sanitarie;  

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da  COVID-19»;  

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14  luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza  epidemiologica da COVID-19»;  

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia  di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di  svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»; 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, «recante Ulteriori disposizioni urgenti in  materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza  epidemiologica da COVID-19»;  

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7  ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di  emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di  patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la  quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli  di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente  diffusivo dell’epidemia;  

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di  prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …………;  

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto  con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle  finanze;  

EMANA 

il seguente decreto-legge:  

ART.1  

(Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID 19) 

  1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori  si collocano in zona gialla ai sensi dell’articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25  marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del  2020. 
  2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del  decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera  c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle Regioni individuate con  ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge  n. 33 del 2020, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250  casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile. 
  3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di  Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai  provvedimenti di cui all‘articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del  2020: 
  4. a) nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi  ogni 100.000 abitanti; 
  5. b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di  diffusività o induce malattia grave. 
  6. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali  si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo  spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco  temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a  quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la  responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo  spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le  misure stabilite per la zona rossa. 
  7. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i  cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di  cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni è  consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4. 
  8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito del monitoraggio  previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano  giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La 

cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica  l’adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di  circolazione del virus in sede locale. 

  1. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è sanzionata ai sensi  dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19, del 2020.  

ART. 2 

(Entrata in vigore) 

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti  normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.

 



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